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LEGGE
30 luglio 2002, n.189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo |
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La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Articolo 1. Cooperazione con Stati stranieri 1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis) [1] , dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)"; b) all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies) [2] , dopo le
parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;". 2. Nella elaborazione e nella eventuale
revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi
non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla
prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni
criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri
umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti,
di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e
nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione. 3. Si può procedere alla revisione dei
programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi
degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi. Articolo 2. Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio 1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: "Articolo 2-bis. - (Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio) - 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico,
di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o
dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 3. Per l'istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle
politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [3]. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti
e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [4], e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri". Articolo 3. Politiche migratorie 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 [5], all'articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le
seguenti: "salva la necessità di un termine più breve". 2. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I
visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri
può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente". Articolo 4. Ingresso nel territorio dello Stato 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4 [6] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla
legge 7
agosto 1990, n. 241 [7] , e successive modificazioni, per motivi
di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera"; b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite". Articolo 5. Permesso di soggiorno 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, all'articolo 5 [8] sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "permesso
di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso
di validità,"; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici"; c) al comma 3, alinea, dopo le parole:
"La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti:
"non rilasciato per motivi di lavoro"; d) al comma 3, le lettere b) e d) sono
abrogate; e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno
e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a due anni"; f) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale"; g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici"; h) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi
a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno"; i) dopo
il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque contraffà o altera un
visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso
la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale". Articolo 6. Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Articolo 5-bis. - (Contratto di
soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di
uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore
di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.3. Il contratto di
soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo
22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione". 2. Con il regolamento di cui all’art. 34 comma 1
[9] , si procede all'attuazione e all'integrazione
delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis,
prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore. Articolo 7. Facoltà inerenti il soggiorno 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6 [10] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "prima
della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26,"; b) al comma 4, le parole: "può essere
sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti:
"è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici". Articolo 8. Sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7 [11] , dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro". Articolo 9. Carta di soggiorno 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1 [12] , le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Articolo 10. Coordinamento dei controlli di frontiera 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11 [13] , dopo il
comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le
autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai
sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30
settembre 1993, n. 388 [14] ". Articolo 11. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 1. All'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [15] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie
atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; c) dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante.3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse
da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato
che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più
autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis,
comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [16]
,
e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,""; d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma
9-bis.9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al
di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater
si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo". Articolo 12. Espulsione amministrativa 1. All'articolo 13 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [17] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'espulsione è disposta in ogni caso
con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso
l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'articolo 14"; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma
3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis
e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice
di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonché dall'articolo 12 del presente testo unico"; c) il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. L'espulsione è sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5"; d) il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. Nei confronti dello straniero che si
è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il
prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento"; e) il comma 8 è sostituito dal
seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può
essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari
che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da
un interprete"; f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati; g) il
comma 13 è sostituito dai seguenti: "13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e
13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo"; h) il comma
14 è sostituito dal seguente: "14. Salvo che sia diversamente disposto,
il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto
di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia". Articolo 13. Esecuzione dell'espulsione 1. All'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [18] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta
del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice"; b) dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti: "5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo". 2. Per la costruzione di nuovi centri di
permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo
di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004. Articolo 14. Ulteriori disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione 1. All'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [19] , dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione". Articolo 15. Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione 1. L'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 16. - (Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163
del codice penale [20] nè le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita
dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4.3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente. 5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. 6. Competente a disporre l'espulsione di cui
al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato,
senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel
termine di venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di
cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o
della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine
di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che
lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione
della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19". Articolo 16. Diritto di difesa 1. All'articolo 17,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [21] , dopo le
parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte
offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le
seguenti: "della parte offesa ". Articolo 17. Determinazione dei flussi di ingresso 1. All'articolo 21 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [22] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio"; b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote
riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, nonché"; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture
pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro
il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari
nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo". Articolo 18. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo 1. L'articolo 22 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 22. - (Lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al
lavoro; b) idonea documentazione relativa alle
modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l'immigrazione
comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 [23]
,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica
agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 [24] . Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza
o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in
copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente. 7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione è competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai
fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di
cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione
fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il
tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego,
anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [25] . 14. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152 [26] , sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del
presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme
di attuazione". 2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo". Articolo 19. Titoli di prelazione 1. L'articolo 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. 2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all'inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; b) all'inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico. 4. Il regolamento di attuazione del presente
testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi
stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1". Articolo 20. Lavoro stagionale 1. L'articolo 24 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 3. 2. Lo sportello unico per l'immigrazione
rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha
validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre,
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora
se ne verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12". Articolo 21. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7 [27]
,
è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica". Articolo 22. Attività sportive 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27 [28] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta
la seguente: "r-bis) infermieri professionali assunti
presso strutture sanitarie pubbliche e private;"; b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili". Articolo 23. Ricongiungimento familiare 1. All'articolo 29 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [29] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) figli maggiorenni a carico,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento
a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale"; 2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute"; 3) la lettera d) è abrogata; b) i commi 7, 8 e
9 sono sostituiti dai seguenti: "7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età,
autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui
al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5". Articolo 24. Permesso di soggiorno per motivi
familiari 1. All'articolo 30 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, [30]
,
al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono
inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e". Articolo 25. Minori affidati al compimento della
maggiore età 1. All'articolo 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [31] , dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Il permesso di soggiorno di cui
al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 [32] , ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito
da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. [33]
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4". Articolo 26. Accesso ai corsi delle università 1. Il comma 5
dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 [34] è sostituito dal seguente: "5. È comunque consentito l'accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l'ingresso per studio". Articolo 27. Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40 [35] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia"; c) il comma 5 è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione". Articolo 28. Aggiornamenti normativi 1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del
Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle
seguenti: "il tribunale in composizione monocratica". 2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 [36] , il primo
periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza". 3. All'articolo 26 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di
corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse. Articolo 29. Matrimoni contratti al fine di eludere
le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: "1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi
di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che
dal matrimonio sia nata prole". Articolo 30. Misure di potenziamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 1. Al fine di provvedere alle straordinarie
esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla
presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero
degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima
categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel
limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del
contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 [37] , e successive
modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per
due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite
temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di
personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di
unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è
conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in
materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso. 2. Per l'assunzione del personale di cui al
comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui
all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO Articolo 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti
asilo) 1. L'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 [38]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento". Articolo 32. Procedura semplificata 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Articolo 1-bis. - (Casi di
trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo
fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa
la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente
il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere
disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato
di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è
attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito
regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà
comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al comma 2,
lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si
sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa. Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) -
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è
istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi
da 2 a 6. 2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla
data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro
due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato dai centri
di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.5. Lo
Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523. 6. La commissione territoriale, integrata da
un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede,
entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri
di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va
presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla
comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende
il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente
asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di
rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Articolo 1-quater. - (Commissioni
territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate,
su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali
occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono
essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento
a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di
indennità di qualunque natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove
necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del
colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono
adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. 4. Nell'esaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare,
dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.Articolo
1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per
il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale",
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso
il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi. 3. Con il regolamento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.Articolo 1-sexies. - (Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - 1. Gli enti locali che
prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla
tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di
protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per
cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di
cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli
interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i
rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura
dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del
richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e
1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il
sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero
con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al
comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli
stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi
realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni
sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti
locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi,
nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies.Articolo 1-septies. - (Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo) - 1. Ai fini del finanziamento delle
attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero
dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, la cui dotazione è costituita da: a) le risorse iscritte
nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e
rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo
europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per
gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione
del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente
disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri
organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e
c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio". 2. Per la costruzione di nuovi centri di
identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di
euro per l'anno 2003. Articolo 33. Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di
assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste
dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la
data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui
al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. La dichiarazione di emersione contiene a
pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità
della sua presenza in Italia; b) l'indicazione delle generalità e della
nazionalità dei lavoratori occupati; c) l'indicazione della tipologia e delle
modalità di impiego; d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura
non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento. 3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione
di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei
termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge; c) certificazione medica
della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è
destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il
lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare. 4. Nei venti giorni successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale
del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui
è riferita la denuncia. 5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità
della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento. 6. I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con
proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità
per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì
le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 3. 7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale [39]
,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni
caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato. 8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in
materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da
due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Capo III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Articolo 34. Norme transitorie e finali 1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono
definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per
l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28
continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro. 2. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione
dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità: a) razionalizzare l'impiego della telematica
nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni
pubbliche; b) assicurare la massima interconnessione tra
gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le
amministrazioni pubbliche; c) promuovere le opportune iniziative per la
riorganizzazione degli archivi esistenti. 3. Il regolamento previsto
dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente. 4. Fino al completamento di un adeguato
programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e
assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non
in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio
dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal
territorio medesimo. Articolo 35. (Istituzione della Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere) 1. È istituita, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di
coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità
di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'ambito della
dotazione organica esistente. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si
articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5
della legge 1º aprile 1981, n. 121 [40] .
Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. 3. La denominazione della Direzione centrale
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente
modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato". 4. Eventuali integrazioni e modifiche delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di
cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. [41] Articolo 36. Esperti della Polizia di Stato 1. Nell'ambito delle strategie finalizzate
alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia
di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità
previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 [42] . A tali fini il contingente previsto
dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici
unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti
nominati ai sensi del presente comma. 2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e
di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Articolo 37. Disposizioni relative al Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione 1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18
della legge 30 settembre 1993, n. 388 [43] , che assume
la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti
di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge,
nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia
di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al
Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività. Articolo 38. Norma finanziaria Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18,
19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. 3. All'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di
euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni
di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Fini, Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali Pisanu, Ministro dell'interno Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e
la devoluzione Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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ACLINAPOLI LEX |
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[1] "Art.
13-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificati
dalla presente legge (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae
un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal
contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo: (Omissis). i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni
e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; (Omissis). [2]"Art. 65
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificati
dalla presente legge (Oneri di utilità sociale). - (Omissis). 2. Sono inoltre deducibili: (Omissis). c-sexies) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; [3] Testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie
locali): "Art. 8 (Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità , il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed
enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno". [4] Si riporta,
per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". [5] Si riporta il
testo integrale dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dalla presente legge:"Art. 3 (Politiche migratorie). -
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. 2. Il documento programmatico indica le azioni
e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico
e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello
Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede
ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le competenti commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità ,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente. 5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si
provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie. Nella prima applicazione delle disposizioni
del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del documento programmatico di
cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del
parere". [6]- Si riporta il
testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Ingresso nel territorio dello
Stato). - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti. 2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora
non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere
al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera. 3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite. 4. L'ingresso in Italia può essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie. 5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare ingresso nel territorio
dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. 7. L'ingresso è comunque subordinato al
rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di
attuazione. 1 marzo 2000. [7] - La legge 7
agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". [8] Si riporta il
testo dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità , a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. 2. Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al
questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere
speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di
turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case
di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze. 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso
di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 3. La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei
limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo; b) ABROGATA; c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il
permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; d) ABROGATA; e) superiore alle necessità specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare: a) in relazione ad uno o più contratti di
lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità , per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'art. 26, ne dà comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può
essere superiore a due anni. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo
del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. 7. Gli stranieri muniti del permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno. 8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o
una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso
la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale. 9. Il permesso di soggiorno è rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata
la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico". [9] Si riporta,
per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 34, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "1. Hanno l'obbligo di iscrizione al
servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio
sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o
che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza." [10] Si riporta il
testo dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al
soggiorno)b - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per
quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il
permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della
identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici. 5. Per le verifiche previste dal presente
testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o
da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi
militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in
località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale
divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica. 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche
dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente
anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro
di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli
stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di identificazione per
stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del
Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo
5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente. [11] Testo
dell'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del
datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà
o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto
o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 160 a 1.100 euro.". [12] Testo
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge: "1. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno, per sè , per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.". [13] Testo
dell'art. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 11 (Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera). 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti
in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con
i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari
ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia. 4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed
il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. 5. Per le finalità di cui al comma 4, il
Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente. 6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.". [14] La legge 30
settembre 1993, n. 388, reca: "Ratifica ed esecuzione: a) del
protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica
del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica
francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della
Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del
summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale,
con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei
Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata
convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli
articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a
Parigi il 27 novembre 1990". [15] Testo
dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 12 (Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità ; c) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono
compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si
applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse
da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato
che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più
autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti. 3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo
le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le
seguenti: "nonché dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è
obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione
delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a
quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la
revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità
amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia
finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito
delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì
procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni
di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
come modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92. 8-ter. La distruzione può essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di
esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnicooperativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza
pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da
parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o
da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale
o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o
con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle
navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte
dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi
9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo. [16] Testo
dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), come modificato dalla presente legge: "1. Fermo quanto stabilito dall'art.
13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per
la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati
per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis
del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli
416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art. 74, decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali
detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli
articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto
dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti
possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti
oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale
ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628,
terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies del codice penale nonché dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all'art.
73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva [17] Testo
dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 13 (Espulsione amministrativa) - 1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando
lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell'art. 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non è stato chiesto il rinnovo; c) appartiene a taluna delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto
dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646. 3. L'espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso
l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'art. 14. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di
fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art.
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia
stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con
lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis
e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di
procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'art. 12
del presente testo unico. 4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione
dei casi di cui al comma 5. 5. Nei confronti dello straniero che si è
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il
prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento. 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l'accompagnamento alla frontiera. Il procuratore della Repubblica, verificata
la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto
ore successive alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo. 6. Abrogato 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento
di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito
di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché , ove
necessario, da un interprete. 9. Abrogato. 10. Abrogato. 11. Contro il decreto di espulsione emanato ai
sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19,
lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal
giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione
da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e
13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo 14. Salvo che sia diversamente disposto, il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare
la misura di cui all'art. 14, comma 1. 16. L'onere derivante dal comma 10 del
presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998. [18] Testo
dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) -
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchè occorre
procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità , ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Lo straniero è trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto
della sua dignità . Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il
centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro
le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. Il tribunale in composizione monocratica,
ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al presente
articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità , ovvero l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà , il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. 5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo
si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga
di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza
pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchè lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche
collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in
materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le
intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.". [19] Si riporta il
testo dell'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge: "Art. 15 (Espulsione a titolo di misura
di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione) - 1. Fuori dei
casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello
straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso. 1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione. [20] Testo
dell'art. 163 del codice penale: "Art. 163 (Sospensione condizionale della
pena) - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto
per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che
l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la
condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Se il reato è stato commesso da un minore
degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata
a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona di età
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha
compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si
infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena
privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso,
a due anni e sei mesi. [21] Testo
integrale dell'art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Diritto di difesa) - 1. Lo
straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione
è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o
dell'imputato o del difensore.". [22] Testo
dell'art. 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 21 (Determinazione dei flussi di
ingresso) - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello
stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate
in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti
in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza. 2. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto
di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i
lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza. 3. Gli stessi accordi possono prevedere
procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. 4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento. 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati
dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio". 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro
il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari
nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. 5. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando
le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui
al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie
dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di
enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi. 7. Il regolamento di attuazione prevede forme
di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. 8. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.". [23] Testo
dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del
sistema regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione amministrativa e le
modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del
presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi: a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f),
g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle
funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della
realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta,
valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche
del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale
deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per
materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della
rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse,
nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125; c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi
all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative,
composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e
degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza
tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita
struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia
patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il
sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11; e) gestione ed erogazione da parte delle
province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi
del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per
l'impiego"; f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000
abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche; g) possibilità di attribuzione alle province
della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per
l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi
dell'art. 2, comma 2; h) possibilità di attribuzione all'ente di cui
al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle
conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di
tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta. 2. Le province individuano adeguati strumenti
di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli
stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per
l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali. I servizi per l'impiego di cui al comma 1
devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998. [24] Testo
dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144): "Art. 2 (Stato di disoccupazione). - 1.
La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata
dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente
svolta, nonché 'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente
decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1,
comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente
per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. 3. A far data dalla prima presentazione presso
il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai
fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio
medesimo eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della condizione di
cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d). 4. I servizi competenti sono comunque tenuti a
verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione,
provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga
durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività
diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a
verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa
l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del
lavoro. 5. Nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo
stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di
cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403. 6. La durata dello stato di disoccupazione si
calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici,
all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a
giorni quindici si computano come un mese intero. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4
trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che
prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il
collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di
semplificazione di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato
1, n. 112-bis, e successive modificazioni. [25] -Testo
dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare): "Art. 20. Il diritto alla
pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si
consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età , a condizione che
risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni
di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1, 2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento
della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal
sessantacinquesimo anno di età . Qualora non sussistano i requisiti
assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite
per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del
predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art.
3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità
di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli
stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le
modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità . [26] La legge 30
marzo 2001, n. 152, reca: "Nuova disciplina per gli istituti di
patronato e di assistenza sociale". [27] Testo
dell'art. 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
v. nelle note all'art. 2), come modificato dalla presente legge: "Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo). - 1. L'ingresso in Italia dei lavoratori
stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel
territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può
essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. 2. In ogni caso lo straniero che intenda
esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a
cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate
per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività , compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero
intende svolgere. 3. Il lavoratore non appartenente all'Unione
europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. 4. Sono fatte salve le norme più favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione
all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto
di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui
il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì , allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'art.
5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. 6. Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. 7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo
deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere
utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio. 7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica". [28] Testo dell'art.
27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge: "Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi
particolari). 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di
cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui
all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti
di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: a) dirigenti o personale altamente
specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività
nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua; c) professori universitari e ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di
ricerca presso università , istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia; d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente
in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato; g) lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; h) lavoratori marittimi occupati nella misura
e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; i) lavoratori dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi
sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive
italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive
straniere; r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca
o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari". r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private. 2. In deroga alle disposizioni del presente
testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla
realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione
rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il dipartimento
dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di
personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non
superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel
territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono
cambiare settore di attività nè la qualifica di assunzione. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le
procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma. 3. Rimangono ferme le disposizioni che
prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attività . 4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene
altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia. 5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti. 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili". [29] Testo
dell'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 29 (Ricongiungimento familiare). -
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale; c) genitori a carico qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute; d) abrogata. 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità : a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà ; b) di un reddito annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. 4. È consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma
2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario,
dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6,
è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. 7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età
, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui
al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5.". [30] Testo
dell'art. 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 30 (Permesso di soggiorno per
motivi familiari). - 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel
territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di
cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato
che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole. 2. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi
di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di
collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi
dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Allo straniero che effettua il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui
all'art. 9, è rilasciata una carta di soggiorno. 5. In caso di morte del familiare in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età , il permesso di
soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro. 6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia
di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al
pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche
in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta
di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998". [31] Testo
dell'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 32 (Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore eta). - 1. Al compimento della maggiore
età , allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni
di cui all'art. 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi
dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'art. 23. 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età ,
semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'art. 3, comma
4". [32] Testo
dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Art. 33 (Comitato per i minori
stranieri). - 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare
le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalità per l'ingresso ed
il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore
a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o
famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi; b) le modalità di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito
delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e
di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate
ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del
minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è
adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei
confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento
delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.". [33] Testo
dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286): "Art. 52 (Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste
dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni: a) nella prima sezione sono iscritti
associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del
testo unico; b) nella seconda sono iscritti associazioni ed
enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli
stranieri per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art.
23 del testo unico; c) nella terza sezione sono iscritti
associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui
all'art. 18 del testo unico. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso
convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al
contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del
testo unico. 3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o
uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano
sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a
procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorchè con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.". [34] Testo
dell'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 39 (Accesso ai corsi delle
universita). - 1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalità di cui al presente articolo. 2. Le università , nella loro autonomia e nei
limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'art. 3,
promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti
comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota
di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di
orientamento e di accoglienza. 3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri
per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero; b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al
primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocità ; d) i criteri per la valutazione della
condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento
in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua
italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all'estero. 4. In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate
dalle università , è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.
Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. 5. È comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso
per studio". [35] Testo
dell'art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge: "Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione). - 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea,
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione
sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione
europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia. 2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali
e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli
ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonché , ove possibile, all'offerta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio
in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del
reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 5. Abrogato. 6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione". [36] Testo dell'art.
25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge: "Art. 25 (Previdenza e assistenza per i
lavoratori stagionali). - 1. In considerazione della durata limitata dei
contratti nonché della loro specificità , agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di
attività : a) assicurazione per l'invalidità , la
vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità . 2. In sostituzione dei contributi per
l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'art. 45. 3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2. 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa. 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera
a), si applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso". [37] Testo degli
articoli 152, primo comma, e 153, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura
possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un
contingente complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli istituti italiani di cultura.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti
individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
uffici all'estero". "Art. 153 (Assunzione di impiegati
temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con
impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per
periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si
trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento
economico. Per particolari esigenze di servizio, gli
uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del
contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non
superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare
delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non
superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo
non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto
di impiego". [38] Testo
dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli
effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui
agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della
sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti
necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace attuazione
della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel
rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. Agli stranieri extraeuropei "sotto
mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da
presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di
rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. 4. Non è consentito l'ingresso nel territorio
dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello
status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di
frontiera, risulti che il richiedente: a) sia stato già riconosciuto rifugiato in
altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli
Stati di cui all'art. 7, comma 10; b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia
trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera
italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli
Stati di cui all'art. 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia stato condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere
ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche. 5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo
straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto
possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti
di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma
4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno
temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. 6. Avverso la decisione di respingimento presa
in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale. 7. Abrogato. 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al
comma 7. 9. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500
milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a
lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. I richiedenti asilo che hanno fatto
ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati
non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro
confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.". [39] Testo degli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale: "Art. 380 (Arresto obbligatorio in
flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,
consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio
previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica
previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a
dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art.
600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la
circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533
quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del
codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'art.
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628
del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la
circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione,
direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo
1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere
militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista
dall'art. 416-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione,
costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta
alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere
a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a
querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta,
anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ". "Art. 381 (Arresto facoltativo in
flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore
altrui previsto dall'art. 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321, del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali
guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del
codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'art.
530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'art. 582
del codice penale; g) furto previsto dall'art. 624 del codice
penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art.
635, comma 2, del codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice
penale; l) appropriazione indebita prevista dall'art.
646 del codice penale; m) alterazione di armi e fabbricazione di
esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della
legge 18 aprile 1975, n. 110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a
querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente
di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà . 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata
dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla
sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l'arresto della
persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il
rifiuto di fornirle". [40] Testo dell'art. 5 della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza): "Art. 5
(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - Il
dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e
direzioni centrali: a) ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'art. 6; b) ufficio centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale dei servizi
tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; l) direzione centrale per i servizi di
ragioneria. 1-bis) direzione generale di sanità , cui è
preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari
della Polizia di Stato. Al dipartimento è proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui
misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalità si provvede per il comandante generale dall'Arma dei carabinieri,
per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore
generale per l'economia montana e per le foreste. Al dipartimento sono assegnati due vice
direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e
l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione. Il vice direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai
ruoli della Polizia di Stato. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del
Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione
degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale;
riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei
servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle
competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante
organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle direzioni
centrali sono preposti dirigenti generali. Alla direzione centrale per i servizi di
ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.". [41] Testo
dell'art. 4, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno), come
modificato dalla presente legge: 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è
articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla
legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello
anche a carattere interforze: (Omissis); h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato; (Omissis)". [42] Si riporta il testo vigente dell'art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina
degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi
del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di
natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". [43] Testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione
degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di
specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali
non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o
di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di
carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti
pubblici, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via
eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità , persone estranee alla
pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie
connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le
persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in
età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette
prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla
scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un
ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai
fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere
o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console
aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore
di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le
disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili,
dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta
fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di
primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già
istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per
il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici,
anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali.
Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché , nel
complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in
qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato
sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso
organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il
Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale metta a disposizione dell'amministrazione degli affari
esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo
per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di ottanta. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo
presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni nè a
quello inviato all'estero in missione temporanea". [44] Testo
dell'art. 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388: "Art. 18 - 1. È istituito un comitato
parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. 2. Il comitato parlamentare, di cui al comma
1, è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. 3. Il comitato parlamentare elegge al suo
interno il presidente ed un vicepresidente. 4. Il comitato parlamentare esamina i progetti
di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al comitato esecutivo
contemplato dal titolo VII della citata convenzione. A tal fine, il
rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al comitato
esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3, della
convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al comitato
parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici
giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga
espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione. 5. Le
decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo
italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare,
sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva
unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione. 6. Il
Governo riferisce annualmente al comitato parlamentare sull'applicazione
della Convenzione. 7. Le spese per il funzionamento del comitato
parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati". |
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