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LEGGE
30 luglio 2002, n.189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo |
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La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Articolo 1. Cooperazione con Stati stranieri 1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis) [1] , dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)"; b) all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies) [2] , dopo le
parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;". 2. Nella elaborazione e nella eventuale
revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi
non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla
prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni
criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri
umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti,
di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e
nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione. 3. Si può procedere alla revisione dei
programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi
degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi. Articolo 2. Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio 1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: "Articolo 2-bis. - (Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio) - 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico,
di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o
dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 3. Per l'istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle
politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [3]. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti
e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [4], e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri". Articolo 3. Politiche migratorie 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 [5], all'articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le
seguenti: "salva la necessità di un termine più breve". 2. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I
visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri
può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente". Articolo 4. Ingresso nel territorio dello Stato 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4 [6] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla
legge 7
agosto 1990, n. 241 [7] , e successive modificazioni, per motivi
di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera"; b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite". Articolo 5. Permesso di soggiorno 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, all'articolo 5 [8] sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "permesso
di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso
di validità,"; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici"; c) al comma 3, alinea, dopo le parole:
"La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti:
"non rilasciato per motivi di lavoro"; d) al comma 3, le lettere b) e d) sono
abrogate; e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno
e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a due anni"; f) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale"; g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici"; h) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi
a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno"; i) dopo
il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque contraffà o altera un
visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso
la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale". Articolo 6. Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Articolo 5-bis. - (Contratto di
soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di
uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore
di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.3. Il contratto di
soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo
22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione". 2. Con il regolamento di cui all’art. 34 comma 1
[9] , si procede all'attuazione e all'integrazione
delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis,
prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore. Articolo 7. Facoltà inerenti il soggiorno 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6 [10] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "prima
della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26,"; b) al comma 4, le parole: "può essere
sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti:
"è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici". Articolo 8. Sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7 [11] , dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro". Articolo 9. Carta di soggiorno 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1 [12] , le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Articolo 10. Coordinamento dei controlli di frontiera 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11 [13] , dopo il
comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le
autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai
sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30
settembre 1993, n. 388 [14] ". Articolo 11. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 1. All'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [15] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie
atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; c) dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante.3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse
da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato
che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più
autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis,
comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [16]
,
e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,""; d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma
9-bis.9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al
di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater
si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo". Articolo 12. Espulsione amministrativa 1. All'articolo 13 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [17] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'espulsione è disposta in ogni caso
con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso
l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'articolo 14"; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma
3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis
e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice
di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonché dall'articolo 12 del presente testo unico"; c) il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. L'espulsione è sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5"; d) il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. Nei confronti dello straniero che si
è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il
prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento"; e) il comma 8 è sostituito dal
seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può
essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari
che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da
un interprete"; f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati; g) il
comma 13 è sostituito dai seguenti: "13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e
13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo"; h) il comma
14 è sostituito dal seguente: "14. Salvo che sia diversamente disposto,
il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto
di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia". Articolo 13. Esecuzione dell'espulsione 1. All'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [18] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta
del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice"; b) dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti: "5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo". 2. Per la costruzione di nuovi centri di
permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo
di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004. Articolo 14. Ulteriori disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione 1. All'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [19] , dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione". Articolo 15. Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione 1. L'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 16. - (Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163
del codice penale [20] nè le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita
dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4.3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente. 5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. 6. Competente a disporre l'espulsione di cui
al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato,
senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel
termine di venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di
cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o
della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine
di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che
lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione
della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19". Articolo 16. Diritto di difesa 1. All'articolo 17,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [21] , dopo le
parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte
offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le
seguenti: "della parte offesa ". Articolo 17. Determinazione dei flussi di ingresso 1. All'articolo 21 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [22] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio"; b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote
riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, nonché"; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture
pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro
il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari
nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo". Articolo 18. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo 1. L'articolo 22 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 22. - (Lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al
lavoro; b) idonea documentazione relativa alle
modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l'immigrazione
comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 [23]
,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica
agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 [24] . Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza
o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in
copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente. 7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione è competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai
fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di
cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione
fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il
tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego,
anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [25] . 14. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152 [26] , sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del
presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme
di attuazione". 2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo". Articolo 19. Titoli di prelazione 1. L'articolo 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. 2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all'inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; b) all'inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico. 4. Il regolamento di attuazione del presente
testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi
stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1". Articolo 20. Lavoro stagionale 1. L'articolo 24 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 3. 2. Lo sportello unico per l'immigrazione
rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha
validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre,
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora
se ne verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12". Articolo 21. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7 [27]
,
è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica". Articolo 22. Attività sportive 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27 [28] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta
la seguente: "r-bis) infermieri professionali assunti
presso strutture sanitarie pubbliche e private;"; b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili". Articolo 23. Ricongiungimento familiare 1. All'articolo 29 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [29] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) figli maggiorenni a carico,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento
a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale"; 2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute"; 3) la lettera d) è abrogata; b) i commi 7, 8 e
9 sono sostituiti dai seguenti: "7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età,
autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui
al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5". Articolo 24. Permesso di soggiorno per motivi
familiari 1. All'articolo 30 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, [30]
,
al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono
inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e". Articolo 25. Minori affidati al compimento della
maggiore età 1. All'articolo 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [31] , dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Il permesso di soggiorno di cui
al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 [32] , ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito
da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. [33]
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4". Articolo 26. Accesso ai corsi delle università 1. Il comma 5
dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 [34] è sostituito dal seguente: "5. È comunque consentito l'accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l'ingresso per studio". Articolo 27. Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40 [35] , sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia"; c) il comma 5 è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione". Articolo 28. Aggiornamenti normativi 1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del
Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle
seguenti: "il tribunale in composizione monocratica". 2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 [36] , il primo
periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza". 3. All'articolo 26 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di
corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse. Articolo 29. Matrimoni contratti al fine di eludere
le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: "1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi
di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che
dal matrimonio sia nata prole". Articolo 30. Misure di potenziamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 1. Al fine di provvedere alle straordinarie
esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla
presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero
degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima
categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel
limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del
contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 [37] , e successive
modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per
due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite
temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di
personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di
unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è
conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in
materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso. 2. Per l'assunzione del personale di cui al
comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui
all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO Articolo 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti
asilo) 1. L'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 [38]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento". Articolo 32. Procedura semplificata 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Articolo 1-bis. - (Casi di
trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo
fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa
la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente
il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere
disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato
di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è
attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito
regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà
comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al comma 2,
lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si
sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa. Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) -
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è
istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi
da 2 a 6. 2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla
data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro
due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato dai centri
di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.5. Lo
Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523. 6. La commissione territoriale, integrata da
un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede,
entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri
di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va
presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla
comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende
il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente
asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di
rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Articolo 1-quater. - (Commissioni
territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate,
su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali
occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono
essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento
a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di
indennità di qualunque natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove
necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del
colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono
adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. 4. Nell'esaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare,
dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848. |