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CAPO I - Principi generali del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
ARTICOLO 1 - Principi generali e finalità
1. La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per
"interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività
previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle
regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato,
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione,
nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonchè, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone,
dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione
attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle
associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini
istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
ARTICOLO 2 - Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e
dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini
italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei
limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati
appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri,
individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli
apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo
129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all’articolo 1, comma
3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che
garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell’articolo 22, e
a consentire l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle
prestazioni economiche di cui all’articolo 24 della presente legge, nonchè
delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con
limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari
interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle
prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni
di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni
sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui
possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione
per effettuare le scelte più appropriate.
ARTICOLO 3 - Principi per la programmazione degli interventi e servizi
sociali
1. Per la realizzazione degli interventi e dei
servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della
programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per
progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di
efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3,
provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli
interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi
sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e
dell’istruzione nonchè con le politiche attive di formazione, di avviamento e
di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra
questi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con
proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonchè le aziende unità
sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per
le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti
dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al
fine di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative ed ai
finanziamenti dell’Unione europea.
4. I Comuni, le Regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la
pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli
stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli
interessati, l’eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle
prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 24, comma
1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè delle pensioni
sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
ARTICOLO 4 - Sistema di finanziamento delle politiche sociali
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono,
secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai
rispettivi bilanci, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di
attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e
della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi
dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in
attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei
finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore,
nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali
derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni
sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle
risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei propri
bilanci.
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e
indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità
spettanti agli invalidi civili, l’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento
di cui all’articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonchè eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale
di cui all’articolo 18 della presente legge.
ARTICOLO 5 - Ruolo del terzo settore
1. Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà,
gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche
attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al
credito ed ai fondi dell’Unione europea.
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente
legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11,
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione
amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che
consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della
propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano
conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma
4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con
particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi
della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al
comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato
nell’erogazione dei servizi.
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CAPO II -
Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali
ARTICOLO 6 - Funzioni dei comuni
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono
alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni
adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione,
alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3
agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle
funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la
disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di
innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie
locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle
disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonchè
delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le
modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei
soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi
degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti
territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui
all’articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso
prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i
comuni provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete,
risorse delle collettività locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire
la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di
competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti
operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione
sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività
socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il
controllo di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i
risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2,
lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1,
commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare
proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di
qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi
connessi all’eventuale integrazione economica.
ARTICOLO 7 -
Funzioni delle province
1. Le province concorrono alla programmazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti
dall’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dall’articolo
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità
definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse
rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in
ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo
dei servizi sociali;
b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti
mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo,
su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto
necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione professionale di base e
all’aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.
ARTICOLO 8 - Funzioni delle regioni
1. Le regioni esercitano le funzioni di
programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonchè
di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento
all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante
adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito
delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate
con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di
concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le
regioni provvedono altresí alla consultazione dei soggetti di cui agli
articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare
l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono
incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in
ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già
operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota
delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti
dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali,
ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e
reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero,
trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la
istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti
locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in
grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello
locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a
valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei
criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle
strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all’articolo 1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla
base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti
autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per
la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui
all’articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in
sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte
degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e
l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni
sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla
legge regionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a
quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative,
le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle
prestazioni sociali e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli
utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti
degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all’articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai
comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano,
con le modalità stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse
umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri
derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle
funzioni stesse.
ARTICOLO 9 - Funzioni dello Stato
1. Allo Stato spetta l’esercizio delle funzioni
di cui all’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonchè dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle
politiche sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale
attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all’articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni,
comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti
dal ministero della Giustizia, all’interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le
comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di
professioni sociali, nonchè dei requisiti di accesso e di durata dei
percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza
delle regioni, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1,
lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i
criteri stabiliti dall’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
ARTICOLO 10 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) di cui alla legge 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle Ipab che operano in campo
socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22, prevedendo anche
modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione
della forma giuridica delle Ipab al fine di garantire l’obiettivo di
un’efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il
mantenimento della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del
personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro
autonomia;
2) di forme di controllo relative
all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle
spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle
alienazioni, cessioni e permute, nonchè di forme di verifica dei risultati
di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle Ipab in associazioni
o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli
posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della
normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la
privatizzazione delle Ipab, nei casi di particolari condizioni statutarie e
patrimoniali;
e) prevedere che le Ipab che svolgono esclusivamente attività di
amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle
tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini
del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti
appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei
patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e
la fusione delle Ipab ai fini della loro riorganizzazione secondo gli
indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella
dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo
sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle Ipab nei casi in cui, a
seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino
essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino
esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;
salvaguardare, nel caso di scioglimento delle Ipab, l’effettiva
destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli
interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di
disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre
Ipab del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di
promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono
acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle
Ipab. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle
Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del
decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
ARTICOLO 11 - Autorizzazione e accreditamento
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 5, sono autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è rilasciata in
conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e
integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali
determinati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del
ministro per la Solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata
applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e
le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge,
i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo
l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da
ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti
accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della
programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano
nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le
modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi
sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai
requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di
cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
ARTICOLO 12 - Figure professionali sociali
1. Con decreto del ministro per la Solidarietà sociale, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con i ministri della Sanità, del Lavoro e della
previdenza sociale, della Pubblica istruzione e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri
individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili
professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del ministro per la Solidarietà sociale,
da emanare di concerto con i ministri della Sanità e dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica e d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di
laurea di cui all’articolo 6 del regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di
formazione organizzati dalle regioni, nonchè i criteri generali riguardanti
i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi
corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili
professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al
comma 2, lettera a), sono definiti dall’università ai sensi dell’articolo
11 del citato regolamento adottato con decreto del ministro dell’Università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo
3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili
professionali dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione
socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con decreto dei ministri per la Solidarietà
sociale, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure
professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui
al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività
formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione,
avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato.
ARTICOLO 13 - Carta dei servizi sociali
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro per la Solidarietà sociale, d’intesa con i ministri interessati, è
adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali.
Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore
di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne
adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri
per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le
condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei
soggetti che rappresentano i loro diritti, nonchè le procedure per
assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni
soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi
nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito
necessario ai fini dell’accreditamento.
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CAPO III -
Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e
sostegno sociale
ARTICOLO 14 - Progetti individuali per le persone disabili
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili
di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della
vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell’istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie
locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto
individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di
cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla
valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla
persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonchè le
misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il
ministro per la Solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto
dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta
dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di
dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.
ARTICOLO 15 - Sostegno domiciliare per le persone anziane non
autosufficienti
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie
acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti,
nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il ministro per la
Solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i ministri
della Sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina
annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane
non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo
familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno
richiesta.
2. Il ministro per la Solidarietà sociale, con il medesimo
decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione
dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione,
classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresí la posizione delle
regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non
autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente
legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al
comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e
sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti
pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone
anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi
indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge
le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento
delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le
regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una
relazione al ministro per la Solidarietà sociale e al ministro della Sanità
in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi
conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando
anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni
non provvedano all’impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi
indicati nel riparto di cui al comma 2, il ministro per la Solidarietà
sociale, di concerto con il ministro della Sanità, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n
281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle
regioni.
ARTICOLO 16 – Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari
1. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici
compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia
nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo
aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle
famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi
e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e
l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano
le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni
sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i
progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono
conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà
fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le
pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di
riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e
agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n.
285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi
socio-educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura,
promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di
carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di
accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre
persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di
cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati
nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari
ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario
di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi
e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità
individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei
monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di
famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di
grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione
che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni,
in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere
prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani
di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L’onere
dell’interesse sui prestiti è a carico del comune; all’interno del Fondo
nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla
spesa destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di
cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota
dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per la prima casa, nonché tariffe
ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono
determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la
tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o
disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di
tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti
riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
ARTICOLO 17 - Titoli per l’acquisto di servizi sociali
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su
richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi
sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e
servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse
da quelle correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni
sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto
stabilito ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i
criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1
nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la
reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi
del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
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CAPO IV - Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
ARTICOLO 18 - Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei
servizi sociali
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
«Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai
sensi dell’articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa
sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro per la Solidarietà sociale, sentiti i
ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di
promozione sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente
rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel
settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei
livelli essenziali previsti dall’articolo 22;
b)le priorità di intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo
e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di
percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di
difficoltà psico-fisica;
c)le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie,
dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e
alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate
dall’articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione
delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli
indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei
servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi
sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione
delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti
sull’onore di cui all’articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all’articolo
17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per
le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a
quanto previsto dall’articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all’aggiornamento del
personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in
coerenza con i livelli essenziali previsti dall’articolo 22, secondo
parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle
condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi
di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani,
per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento
all’obbligo scolastico, per l’inserimento sociale delle persone con
disabilità e limitazione dell’autonomia fisica e psichica, per l’integrazione
degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento
dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il ministro per la Solidarietà sociale
predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento
ai costi e all’efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per
l’ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle
regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei
risultati conseguiti nei servizi sociali con l’utilizzo dei finanziamenti dei
fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal ministro
del Lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell’esercizio delle funzioni
conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano
nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni
dall’adozione del Piano stesso adottano nell’ambito delle risorse disponibili,
ai sensi dell’articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati
ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con
gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le
politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
ARTICOLO 19 - Piano di zona
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della
popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono,
nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli
interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano
regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti
e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali
e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni
regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di
cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici
delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti
operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le
altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso
accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi
e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le
risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i
cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle
forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune,
delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari
dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di
particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per
assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie,
partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o
specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto
nel piano.
ARTICOLO 20 - Fondo
nazionale per le politiche sociali
1. Per la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l’anno 2000, di
lire 761.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere
dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l’anno 2000, a lire 591.500
milioni per l’anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l’anno 2002,
l’accantonamento relativo al ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento
relativo al ministero della Pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento
relativo al ministero dell’Interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al
ministero del Commercio con l’estero.
3. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all’articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da
assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle
risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli enti
locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero
sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione
delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare
sovrapposizioni e diseconomie nell’allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni
associati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle Regioni e degli enti locali
costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi
interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito
nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca
dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari
entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del
regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5,
previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7. Il ministro per la Solidarietà sociale, sentiti
i ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con
proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui
all’articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei
parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il ministro per la Solidarietà sociale, sentiti i ministri
interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente
comma sulla base dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n).
La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l’adempimento delle
prestazioni di cui all’articolo 24.
8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla
legge finanziaria con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all’articolo 24
della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all’articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione
nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie
destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente
disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali,
da organismi dell’Unione europea, che sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11. Qualora le Regioni e i Comuni non provvedano
all’impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del
comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di
cui al comma 7, il ministro per la Solidarietà sociale, con le modalità di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione
delle risorse, fermo restando l’obbligo di mantenere invariata nel triennio
la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun Comune o a ciascuna Regione.
ARTICOLO 21 - Sistema informativo dei servizi sociali
1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati e
informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione
delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti
europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le
politiche del lavoro e dell’occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è nominata, con decreto del ministro per la
Solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di
comprovata esperienza nel settore sociale e in campo informativo, di cui due
designati dal ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla
Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di
formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello e agli strumenti
attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema
informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli
esperti designati dal ministro per la Solidarietà sociale. I componenti della
commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del ministro per la Solidarietà sociale, sentite
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell’ambito dei
sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento
tecnico con le Regioni e gli enti locali ai fini dell’attuazione del sistema
informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di
scambio di dati e informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni, le Province e i
Comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari e
appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi
sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Nell’ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse
destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali,
entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
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CAPO V - Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
SEZIONE I - Disposizioni generali
ARTICOLO 22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi
settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi
attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché
le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli
interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le
caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,
regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli
enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti
propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno
al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi
dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura
familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici
disposti dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e
loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi
dell’articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del
1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno
familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea
delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a
domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie
di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro
che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione
dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze
da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di
recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la
fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati,
in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27
maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23
dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del
Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui
all’articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le
strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza dei minori devono
essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di
tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni
ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto
anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque
l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
SEZIONE
II - Misure di contrasto alla povertà a riordino degli emolumenti economici
assistenziali
ARTICOLO 23 - Reddito minimo di inserimento
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è
sostituito dal seguente:
«Articolo 15 – (Estensione del reddito minimo di inserimento). – 1. Il
Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio
2001, sull’attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con
successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della
sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per
l’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento come misura
generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri
interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui
all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni».
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al
reddito nell’ambito di quelle indicate all’articolo 22, comma 2, lettera a), della
presente legge.
ARTICOLO 24 - Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti
da invalidità civile, cecità e sordomutismo
1. Il Governo è delegato a emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio
della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo
recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi
delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970,
n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi,
che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso,
oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento tendenziale
degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente
comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli
emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi
per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei
portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del
disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le
seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e
assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la
mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave
disabilità, è cumulabile con l’indennità di cui al numero 3.1) della presente
lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e
assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e
psichica per favorire percorsi formativi, l’accesso ai contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio
al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata
alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a
soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale indennità afferiscono
gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge,
per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo
scopo di rimuovere l’esclusione sociale, favorire la comunicazione e la
permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a
domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può
essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1) indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a
titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente
dipendenti;
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera
a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno
luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma
1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di
pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, prevedendo nello stesso l’equiparazione tra gli
emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti e i nuovi
trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel
termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per
coloro che già fruiscono di assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati
in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non
ricoverati, prevedendo l’utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione
alla spesa per l’assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una
quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui
all’articolo 23, a diretto beneficio dell’assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento
dell’invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti,
secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo
l’istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti
che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione
internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – International
classification of impairments, disabilities and handicaps (Icidh), adottata
dall’Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la
verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i
pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n.
476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle
Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
ARTICOLO 25 - Accertamento della condizione economica del richiedente
1. Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati
dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente
è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130.
ARTICOLO 26 - Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali
1. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi
previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall’assistito per le
prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi
e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in
strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
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CAPO VI - Disposizioni finali
ARTICOLO 27 - Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione
sociale
1. È istituita, presso la presidenza del Consiglio
dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito
denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di effettuare,
anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione
europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e
sull’emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni
e nell’opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le
conseguenze, di promuovere valutazioni sull’effetto dei fenomeni di
esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni
e annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le
conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sull’andamento del fenomeno dell’esclusione sociale,
sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo
periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti
con qualificata esperienza nel campo dell’analisi e della pratica sociale,
nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Solidarietà sociale.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del
Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche
amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l’adempimento dei propri
compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle Regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi
altresí della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di
studi e ricerche a istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
ARTICOLO 28 - Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli
interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano
in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo
nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le
organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità
sociale nonché le Ipab possono presentare alle Regioni, secondo le modalità e
i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la
realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi
socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Solidarietà
sociale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le
Regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione
delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti
per l’accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei
progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i
Comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente
articolo sono considerati prioritari.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001
e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
ARTICOLO 29 - Disposizioni sul personale
1. La presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di
personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche
sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste
dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche
di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al
predetto personale non si applica la disposizione di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni
avvengono in deroga ai termini e alle modalità di cui all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
pari a lire 2 miliardi per l’anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche
sociali, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 20 della presente legge.
ARTICOLO 30 - Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il
comma 45 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all’articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle
Ipab prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24 sono abrogate le
disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio
1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971,
n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
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