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Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986 n. 131 
(Suppl. Ord. G. U. n° 99 del 30/4/1986), afferma che l'imposta di registro si applica, in varia misura, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.


Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: 
   · Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo, formati per iscritto nel territorio dello Stato; 
   · i contratti verbali;
   · Le operazioni delle società ed enti esteri (indicate nell'art.4 della stessa legge); 
   · Gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni. 

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